Art. 56.
(Nascite, matrimoni, decessi).

      1. Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle morti avvenute in istituti non si fa menzione dell'istituto. Le nascite sono registrate nell'ospedale di ricovero della madre.
      2. La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato, oltre che ai familiari, all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero della giustizia.
      3. La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti. Non può essere applicata per la salma del detenuto o dell'internato alcuna disciplina diversa da quella ordinaria.

 

Pag. 193